Alta Corte per
Decisione 18 maggio 1951 - 10 dicembre
1951, n. 46
sul ricorso del Commissario dello Stato contro
il decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951,
concernente: «Provvidenze a favore di iniziative turistiche .
Presidente: SCAVONETTI; Relatore: VASSALLI; P. M.: EULA Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana: (Avv.ti IEMOLO e MANISCALCO BASILE).
(omissis)
Ritenuto che il decreto impugnato, recante provvidenze a favore di iniziative turistiche, autorizza il governo della Regione a concedere contributi a enti, societ e privati per iniziative dirette a risollevare le condizioni di centri di alto interesse turistico in Sicilia e ad adeguare tali centri alle esigenze moderne del turismo internazionale e prevede che tali contributi possano raggiungere il 50% delle spese complessivamente o preventivamente dimostrate per codeste iniziative; prevede altres che il Governo possa direttamente provvedere anche a mezzo di gestioni speciali; subordina la concessione dei contributi ad apposita convenzione da stipularsi dallAssessore per il turismo e lo spettacolo, di concerto con quello delle finanze e da approvarsi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta; il Governo anche autorizzato a concedere contributi annuali per lalleggerimento degli interessi dei mutui contratti per la realizzazione delle contemplate iniziative turistiche. Per tutto ci prevista una spesa annua complessiva di lire cento milioni a decorrere dallesercizio in corso.
Ritenuto che il Commissario dello Stato ha impugnato per illegittimit
costituzionale il predetto decreto, allegando la violazione della legge
regionale 13 marzo 1951 che delega al Governo regionale la potest di emanare
norme aventi forza di legge, in quanto si sarebbe sentita la commissione
legislativa per la finanza e il patrimonio, ma non si sarebbe anche sentita la
commissione legislativa permanente per i lavori pubblici, comunicazioni,
trasporti e turismo, pi specificatamente competente, come sarebbe richiesto
dallart. 4 della legge 26 gennaio 1949, alla quale la
legge del 1951 fa richiamo; allegando, con ulteriore motivo, che siasi violato il disposto dellart. 80, ultimo comma, della
Costituzione della Repubblica, alla cui osservanza anche
Ritenuto che non sussiste la illegittimit costituzionale denunciata col primo motivo, in quanto la prescrizione della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 la quale richiede che le norme aventi forza di legge siano dal Governo adottate «su conforme parere delle Commissioni legislative permanenti dellAssemblea, nei limiti delle rispettive competenze stata osservata con lessersi richiesto e ottenuto il conforme parere della commissione legislativa per la finanza e il patrimonio lart. 55 del regolamento interno dellAssemblea regionale siciliana demanda al Presidente dellAssemblea dinviare i disegni di legge ad una delle commissioni legislative permanenti secondo la rispettiva competenza e, qualora un disegno riguardi materia di competenza di pi commissioni, il Presidente, secondo il comma terzo di detto articolo, ne deferisce lesame a quella commissione che apparisca prevalentemente competente. A prescindere da ci che non sembra ammissibile un sindacato rispetto allesercizio delle attribuzioni del presidente dellAssemblea e anche dal fatto che si avuto sul provvedimento il voto di ratifica da parte dellAssemblea, la prevalente competenza della commissione investita dellesame da parte del Presidente si pu desumere dal fatto che il decreto stato emesso su proposta dellAssessore per le finanze e dal fatto che la gestione diretta o autonoma delle iniziative turistiche involge questioni di bilancio.
In punto di fatto da rilevare ulteriormente che la commissione per la finanza e il patrimonio ha esaminato il provvedimento non nella sua composizione normale, ma integrata a norma dellart. 64 del regolamento interno, e cio integrata da due componenti di ciascuna delle commissioni legislative permanenti fra i quali sono dunque anche due membri per la commissione per il turismo.
Ritenuto che sembra doversi accogliere il motivo secondo del ricorso, in
quanto il decreto non indica i mezzi per far fronte alla spesa annua, prevista
dallart.
Tra queste indubbiamente la disposizione citata nellart. 81 della Carta costituzionale, la quale rappresenta una fondamentale garanzia di chiarezza e di solidit dei pubblici bilanci, tale quindi che simpone non soltanto allo Stato, ma anche ad ogni ente pubblico che svolga attivit normativa sul territorio dello Stato. Non sufficiente allo scopo losservare, come fa la difesa della Regione, che il capitolo 278 dello stato di previsione dellentrata e della spesa della Regione per lanno finanziario 1 luglio 1950 - 30 giugno 1951 reca uno stanziamento di lire 2.430.000.000, iscritto come «fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative , n la notizia, data dalla stessa difesa della Regione, che detto fondo nella parte non utilizzata ammonterebbe ancora ad oltre un miliardo. Queste generiche previsioni e le successive costatazioni non valgono evidentemente a realizzare i fini di politica finanziaria e pi in generale di politica legislativa, ai quali si ispira la norma costituzionale anzidetta.
P. Q. M.
LAlta Corte accoglie il ricorso del Commissario dello Stato limitatamente al secondo motivo e per leffetto dichiara la illegittimit costituzionale dellart. 4 del D.L.P. 18 aprile 1951 nella sua attuale formulazione, in relazione al disposto dellultimo comma dellart. 81 della Costituzione della Repubblica.